Nuove regolamentazioni a partire dal 12 novembre 2007
DIRETTIVA RAEE (WEEE): CAMBIA IL PANORAMA LEGISLATIVO
A partire dal 12 novembre entrerà in vigore il Dlgs 25 luglio 2005 n. 151 (Disciplina sui Raee – Riciclaggio e recupero differenziato di apparecchiature elettriche ed elettroniche) nel rispetto delle direttive comunitarie 2000/95/CE e 2003/108/CE.
Il provvedimento prevede l’applicazione, per alcune famiglie di prodotto, di un ECO CONTRIBUTO RAEE che sarà destinato allo smaltimento del prodotto stesso, una volta giunto a fine vita.
Il contributo sarà riconosciuto ai Consorzi appositamente costituiti (per il nostro settore ad esempio ECOLIGHT, ECOLAMP, ECOPED, ECOELIT) che garantiranno il reimpiego, il recupero e il riciclaggio degli apparecchi elettrici ed elettronici giunti a fine vita.
A partire dall’entrata in vigore del provvedimento i prezzi applicati dai fornitori, per quanto riguarda le categorie prodotto oggetto della normativa, saranno gravati degli ECO CONTRIBUTI RAEE.
DOMANDE E RISPOSTE PER CONOSCERE MEGLIO LA RAEE.
COS’E’ LA RAEE?
È una legge (D.lgs 151/2005, recepito dalla Comunità Economica Europea) che si pone l’obiettivo di recuperare e smaltire in modo differenziato alcune categorie di prodotti elettrici ed elettronici ad uso domestico.
CHE COSA INDICA L’ACRONIMO RAEE
RAEE è l’acronimo di Rifiuti da Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche e viene utilizzato come sinonimo della direttiva Europea 2002/96/CE e 2003/108/EC.
QUAL’E’ L’OBIETTIVO DELLA RAEE
L’obiettivo di questa direttiva è prevenire la produzione di rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) e incoraggiarne il riutilizzo, il riciclaggio e le altre forme di recupero.
QUALI SONO I PRODOTTI INTERESSATI ?
COME POSSONO ESSERE IDENTIFICATI
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Nella direttiva 2002/96/CE è riportato il simbolo del contenitore di spazzatura mobile barrato ad indicare che il cliente non deve smaltire l’apparecchiatura nei rifiuti domestici municipali.
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QUESTO SMALTIMENTO HA DEI COSTI
Si
CHI LI SOPPORTA ?
Il consumatore finale, il quale pagherà un “ECO-FEE” (praticamente una tassa) al momento dell’acquisto di un nuovo prodotto facente parte della categoria interessata. Praticamente l’acquisto del nuovo prodotto finanzia lo smaltimento del vecchio.
A CHI VA L’ECO-FEE?
Ai Produttori. Questi, per legge, si sono organizzati in Consorzi di Recupero e gli ECO-FEE incassati, saranno a loro versati al fine di occuparsi praticamente dello smaltimento dei prodotti.
COME SI PAGA L’ECO-FEE?
Il Produttore lo applica in fattura al distributore, al momento dell’acquisto di un nuovo prodotto. Il Distributore, a sua volta, lo applica all’Installatore al momento della vendita e quest’ultimo farà altrettanto con il suo cliente. Praticamente l’ECO-FEE corre lungo tutta la filiera fino al Consumatore finale.
QUALE E’ IL CRITERIO DI APPLICAZIONE?
Ad ogni famiglia di prodotto i Consorzi, indipendentemente l’uno dall’altro, hanno assegnato un valore di ECO-FEE sulla base dei costi che questi pensano di sostenere al momento dello smaltimento. Questo significa che, sulla stessa famiglia di prodotto, due Produttori appartenenti a Consorzi diversi, possono applicare ECO-FEE diversi.
Inoltre la legge ha dato loro la facoltà di applicare questo ECO-FEE in modo VISIBILE o INVISIBILE.
COSA SIGNIFICA VISIBILE O INVISIBILE?
Nella modalità VISIBILE, il Produttore indica SEPARATAMENTE in fattura l’importo dell’ECO-FEE rispetto al valore del prodotto. Nella modalità INVISIBILE il valore dell’ECO-FEE è compreso nel prezzo di vendita (fa quindi parte del prezzo di listino).
La legge inoltre impone al Distributore e a tutta la filiera (quindi anche all’installatore) di rispettare la modalità scelta del produttore. Se quindi il produttore ha scelto l’ECO-FEE VISIBILE, obbliga sia il Distributore che l’Installatore a fatturare quei prodotti nella modalità VISIBILE.
QUANTO INCIDE L’ECO-FEE?
L’incidenza percentuale varia da prodotto a prodotto. Si va da un minimo dell’1% (o anche meno), fino ad un massimo del 30-35% (su alcuni tipi di lampade)
L’INSTALLATORE HA DEGLI OBBLIGHI?
Si. L’installatore (più in generale chi vende al consumatore finale un prodotto e quindi, in questo caso, l’installatore) ha l’obbligo di ritirare il prodotto vecchio in ragione di ogni prodotto nuovo venduto. Quindi vi è obbligatorietà di ritiro solo in ragione di un prodotto nuovo per uno vecchio da smaltire.
Il vecchio prodotto dovrà inoltre essere della stessa famiglia di quello nuovo (es: l’installatore non è obbligato a ritirare un condizionatore se ha venduto una plafoniera).
COSA SE NE FA L’INSTALLATORE DEL VECCHIO PRODOTTO?
Lo deve consegnare alle piazzole comunali predisposte per il ritiro di questi prodotti.
DOVE SONO LE PIAZZOLE COMUNALI?
I Consorzi di Recupero stanno redigendo un elenco che sarà disponibile il prima possibile.
QUANDO ENTRA IN VIGORE LA LEGGE?
Il 12 novembre 2007.
APPLICABILITA’ DELLA LEGGE
Questa legge è applicata su tutto il territorio nazionale. Non è prevista discrezionalità di applicazione ma, bensì, obbligatorietà. Gli ECO FEE sono stabiliti dai Consorzi di recupero, il distributore e l’installatore non possono fare alcun intervento ne’ in termini di sconti che, tanto meno, di inapplicabilità.
Vi indichiamo inoltre il sito internet dei principali consorzi dove è possibile visualizzare l’elenco dei fornitori aderenti: